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PROVVEDIMENTO N. 1362 G. DEL 1 DICEMBRE 1999
Designazione delle imprese di assicurazione tenute a provvedere alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada nel prossimo triennio.
VISTA la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed in particolare l'art. 20 in ordine alla designazione, per ogni regione, o per gruppi di regioni, del territorio nazionale delle imprese che debbono provvedere a liquidare agli aventi diritto le somme loro dovute per i sinistri a carico del "Fondo di garanzia per le vittime della strada";
VISTO il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, integrato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45;
VISTO il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385 con il quale è stato approvato il "Regolamento recante semplificazioni dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato";
VISTO il provvedimento ISVAP 2 ottobre 1996 con il quale sono state designate le imprese per il triennio decorrente dal 9 ottobre 1996, data di pubblicazione del predetto provvedimento nella Gazzetta Ufficiale;
VISTA la delibera in data 22 novembre 1999 del consiglio di amministrazione della CONSAP S.p.A. che, in conformità al parere reso nella seduta del 28 ottobre 1999 dal comitato del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", ha espresso, ai sensi dell'art. 45 del citato D.P.R. 973/70, il proprio avviso favorevole alla designazione, per il triennio 1999-2002, delle imprese di seguito specificate;
Dispone:
Sono designate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n.990. a provvedere per il triennio decorrente dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla liquidazione, agli aventi diritto, delle somme ad essi dovute per i sinistri a carico del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", le seguenti imprese, per la regione o gruppo di regioni del territorio nazionale a fianco di ciascuna impresa indicato:
| Impresa designata |
Sede |
Regione o gruppi di regione |
| Riunione Adriatica di Sicurtà |
Milano |
Marche, Puglia |
| Assitalia-Le Assicurazioni d'Italia S.p.A. |
Roma |
Lazio, Basilicata, Calabria |
| Assicurazioni Generali S.p.A. |
Trieste |
Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Campania, Lombardia |
| La Fondiaria Assicurazioni S.p.A. |
Firenze |
Toscana, Trentino Alto-Adige |
| Società Reale Mutua di Assicurazioni |
Torino |
Piemonte, Valle d'Aosta |
| S.A.I.-Società Assicuratrice Industriale S.p.A. ovvero SAI |
Torino |
Emilia-Romagna, Repubblica di San Marino, Abruzzo, Molise, Sicilia |
| SARA Assicurazioni S.p.A. |
Roma |
Umbria |
| TORO Assicurazioni S.p.A. |
Torino |
Liguria, Sardegna |
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